Decreto presidenziale di estinzione del processo per inattività delle parti - Reclamo ex art. 45, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
In materia di contenzioso tributario e in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, le doglianze avverso il decreto presidenziale che ha pronunciato l'estinzione del giudizio per inattività delle parti devono essere fatte valere con il reclamo previsto dall'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e non per mezzo del ricorso per cassazione, esperibile solo nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi aventi contenuto decisorio (anche se emessi sotto forma di ordinanza o di decreto), rispetto ai quali non sia previsto uno specifico rimedio impugnatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21254 del 13/09/2017