Radiofonia mobile - Ritardo nel pagamento della cd. tassa sui telefonini - Sanzione a carico dell'utente e non del concessionario del servizio - Fondamento.
In tema di radiofonia mobile, in caso di ritardo nel pagamento della tassa relativa all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (cd. tassa sui telefonini), sussiste in capo all'utente - e non al concessionario del servizio - l'obbligo di pagare la sanzione, essendo egli l'unico soggetto passivo del tributo ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
Corte di Cassazione, Sez. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21168 del 12/09/2017