Tributi (in generale) - amministrazione finanziaria - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20812 del 06/09/2017
Istanza di nulla osta alla fruizione del credito d’imposta - Art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 97 del 2008 conv. con modif. in l. n. 129 del 2008 - Contrarietà all'art. 3 st.contr. - Esclusione – Fondamento.
Le disposizioni dello st.contr., che costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che esse non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della CTR, che aveva affermato l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione in ordine all'istanza di nulla osta alla fruizione del credito d'imposta avanzata dal contribuente, e ciò a causa del fatto che l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 97 del 2008, conv. con modif. in l. n. 129 del 2008, prevedeva termini inferiori a quelli di cui all'art. 3, comma 2, st.contr.).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20812 del 06/09/2017