Sentenza di condanna al pagamento di somme quale effetto della collazione per imputazione - Imposta di registro - Applicabilità.
E'soggetta ad imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sentenza che, all'esito di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, dispone la condanna al pagamento di denaro quale effetto della collazione per imputazione di un bene immobile oggetto di donazione, in quanto l'imposta di registro è dovuta quale costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia a nulla rilevando che il trasferimento di somme per effetto della collazione per imputazione sia esente dall'imposta sulle successioni.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20818 del 06/09/2017