Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Inosservanza – Annullamento in autotutela - Rinnovazione - Decorrenza.
In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui l'avviso di accertamento sia annullato in via di autotutela, in quanto illegittimamente adottato senza rispettare il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (nel testo vigente "ratione temporis"), la rinnovazione dell'avviso resta soggetta solo all'originario termine decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, non potendosi far decorrere un nuovo termine dalla rimozione dell'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21820 del 20/09/2017