Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - soggetti passivi - soggetti non residenti nello stato - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21411 del 15/09/2017
Detrazioni - Società non residente nel territorio dello Stato -Nomina rappresentante fiscale - Necessità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di IVA i diritti ad essa connessi, tra cui quello alla detrazione che è pacificamente alternativo al diritto al rimborso, possono essere esercitati solo dopo aver acquisito la soggettività passiva mediante la nomina di un rappresentate fiscale e l’identificazione diretta secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 35 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 tuttavia, nel caso di società non residente nel territorio nazionale, la mancata nomina non preclude il diritto alla detrazione ad essa spettante. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato che per la società non residente nel territorio nazionale la nomina del rappresentante IVA è una facoltà e, se non esercitata, è comunque riconosciuto il recupero dell’imposta detraibile attraverso la diversa procedura disciplinata dall’art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21411 del 15/09/2017