Dichiarazione integrativa - Errore materiale riconoscibile - Conseguenze - Giudizio di merito - Insindacabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di condono fiscale, la dichiarazione integrativa non è inficiata dalla presenza di errori materiali riconoscibili, che siano ritenuti tali dal giudice di merito con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. (Fattispecie relativa a domanda di condono disciplinata dal d.l. n. 429 del 1982, conv., con modif., in l. n. 516 del 1982, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la statuizione di merito, che aveva qualificato mero "errore formale" l'indicazione, nella dichiarazione integrativa, di un codice di condono diverso da quello realmente voluto, in considerazione del fatto che l'imposta era comunque stata versata in misura corrispondente al codice realmente voluto).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22575 del 27/09/2017