Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell' imposta - In genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10512 del 08/10/199
Eredità - Accettazione con beneficio d'inventario e con rilascio dei beni ai creditori - Imposta di successione - Ricorso contro la liquidazione - Legittimazione attiva - Spettanza - Erede - Curatore nominato ex art. 508 cod. civ. - Esclusione.
Nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e con rilascio dei beni ai creditori (art. 507 cod. civ.), soggetto legittimato a ricorrere contro la liquidazione dell'imposta di successione, è l'erede e non il curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., il quale, a differenza del curatore dell'eredità giacente (art. 528 cod. civ.), non amministra nell'interesse dell'eredità, ma in quello dei creditori senza alcun interesse a contrastare la pretesa dell'erario, cui l'imposta di successione dovrà essere pagata con quanto residui dopo il soddisfacimento dei creditori (art. 46 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10512 del 08/10/1991