Avviso di accertamento e cartella di pagamento notificati ad associazione non riconosciuta già estinta - Impugnazione da parte di quest'ultima - Improponibilità - Conseguenze nel giudizio di legittimità - Cassazione senza rinvio.
In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione della cartella di pagamento da parte di un'associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento è improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio e nel giudizio legittimità la sentenza di merito impugnata (nella specie, di rigetto dell'appello del contribuente) va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20252 del 09/10/2015