Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25668 del 15/11/2013
Interventi su impianti in concessione - Gratuità della devoluzione all'ente concedente alla scadenza - Eccedenza detraibile dell'imposta - Rimborso - Condizioni - Ammortamento nel corso degli esercizi di attività - Ammissibilità - Criteri di calcolo.
In tema di rimborso di un credito IVA ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l'eccedenza detraibile dell'imposta per acquisto o importazione di beni ammortizzabili, anche se gli interventi di ampliamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti e di una infrastruttura ferroviaria di trasporto operati da una società concessionaria di un ente pubblico danno luogo a beni, materiali o immateriali, gratuitamente devolvibili, (che cioè, alla scadenza della concessione, vanno retrocessi all'ente concedente, quale ipotesi di proprietà di concessione), essi sono soggetti ai sensi dell'art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sussistendone i presupposti, ad ammortamento finanziario, alternativo a quello tecnico - trattandosi di costi comunque incontrati dall'imprenditore concessionario che tali opere utilizza - ma, ai fini della quantificazione del rimborso della relativa eccedenza detraibile dell'IVA, vanno defalcati i contributi del concedente che abbiano neutralizzato l'onere economico dell'imposta o parte di esso, ricalcolando, ex art. 19 del d.P.R. n. 917 cit., anche l'incidenza dell'IVA sui contributi pubblici ricevuti.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25668 del 15/11/2013