Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6166 del 02/05/2001
Notificazioni - Sentenza della commissione tributaria regionale - Impugnazione - Termine breve - Decorrenza - Notificazione della sentenza - All'Amministrazione finanziaria - Eseguita personalmente da dottore commercialista, difensore tecnico della parte davanti al giudice tributario - Nullità della notificazione - Fondamento.
In tema di notificazione di atti processuali, nel nostro ordinamento esiste - a parte le ipotesi contemplate in trattati internazionali (cfr., ad esempio, la recente legge 19 ottobre 1999 n. 422, che ha reso esecutiva la Convenzione di Bruxelles 26 maggio 1997, sulla notificazione negli Stati membri dell'Unione Europea di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale) - un solo caso in cui la notificazione, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, può essere eseguita da organo diverso dall'ufficiale giudiziario: ed è quello disciplinato dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali), che consente all'avvocato, munito di procura "ad litem" (oltreché in presenza di altre specifiche condizioni) di eseguire " la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982 n. 890" (art.1 comma primo). All'infuori di tale eccezionale ipotesi, vale la regola generale: sicché deve considerarsi radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 156 comma secondo cod. proc. civ., in quanto del tutto estranea alle fattispecie legali tipiche di notificazione della sentenza impugnata, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, prefigurate e dal decreto legislativo sul nuovo processo tributario e dal codice di rito, e, quindi, priva di effetti al predetto fine, la notificazione presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette eseguita personalmente dal difensore del resistente dinanzi alla Commissione tributaria regionale, di professione dottore commercialista (e, quindi, abilitato alla difesa tecnica davanti al giudice tributario: cfr. art. 12 comma secondo primo periodo del D.Lgs. n. 546 del 1992)
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6166 del 02/05/2001