Dichiarazione per gli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero, ex art. 4 del d.l. n. 167 del 1990 - Somme depositate su conti correnti di banche estere - Obbligo di dichiarazione - Configurabilità - Conseguenze.
L'obbligo di dichiarazione, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., in l. n. 227 del 1990 (applicabile "ratione temporis"), relativo agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria all'estero riguarda tutte le somme di denaro depositate su conti correnti di banche estere, importi che, in assenza di prova contraria, si presumono fruttiferi e pertanto tassabili.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15608 del 14/06/2018