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Reati tributari e di ricettazione

art. 10 del decreto legislativo 74/2000 - Reati tributari e di ricettazione, correlati ad attività imprenditoriali - documenti contabili occultati

Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza 9 ottobre 2002, n. 33623

FATTO E DIRITTO

Mario Txxxxxxxxx, già imputato di vari reati tributari e di ricettazione, correlati ad attività imprenditoriali svolte fino al 1994, quale ditta individuale ed in società di fatto con l'altro imputato Nicola Mxxxxxxx, prosciolto, tra il primo ed il secondo grado, dalla maggior parte degli addebiti, ricorre contro la sentenza in epigrafe, nella parte in cui ne ha confermato la responsabilità e la conseguente condanna in ordine ai residui delitti, in continuazione, di cui all'articolo 4 lettera b) legge 516/86 e successive modifiche, ascrittigli ai capi h) e k) della rubrica, relativi alla distruzione o occultamento, in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi, di fatture emesse, rispettivamente, tra il 1989 ed il 1994, dalla suddetta società di fatto e dalla ditta individuale.

Il ricorrente lamenta "inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (articolo 606 lettera b) in relazione all'articolo 10 decreto legislativo 74/2000), comunque mancanza di motivazione", sotto i seguenti profili: a) per aver ritenuto la continuità normativa tra le ipotesi di reato contestate e quelle di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo, erroneamente escludendo che la "novellata" fattispecie criminosa prevedesse una soglia minima di punibilità, laddove questa avrebbe, invece, dovuto desumersi dall'applicazione estensiva della disposizione di cui all'articolo 5, in tema di omessa dichiarazione, implicitamente riferibile, alla stregua di un'armonica lettura delle disposizioni di legge, anche alle successive figure criminose; b) in subordine, per aver escluso che le condotte contestate costituissero unico reato, e non anche due fatti diversi, ancorché analoghi, sulla base dell'erronea distinzione delle rispettive riferibilità alla gestione della ditta individuale e della società di fatto, senza tener conto che quest'ultima, in base alla normativa civilistica pertinente, sarebbe praticamente equiparabile alla ditta individuale;c ) in linea ulteriormente gradata, per non aver concesso i benefici di legge, considerata la lontana risalenza dell'unico, ancorché grave, precedente penale.

La prima censura è manifestamente infondata.

La fattispecie delittuosa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 74/2000 (contenuta nel secondo capo del testo normativo) non prevede, a differenza di quelle di cui agli articoli 3, 4 e 5 (contenute nel primo capo) in tema di dichiarazione fraudolenta, infedele o omessa, alcuna soglia di punibilità, per una precisa scelta del legislatore, inequivocabile, oltre che per la diversa collocazione sistematica e l'assenza di alcuna correlazione o richiamo tra le rispettive disposizioni, in base al noto principio di ermeneutica legale ubi voluit dixit, ubi noluit non dixit.

Tale scelta, analogamente a quanto avveniva sotto la previgente disciplina (nella quale neppure erano previste soglie minime di punibilità per le condotte fraudolente, a differenza di quelle meramente omissive e/o evasive), è coerente al disvalore sociale che si è ritenuto di dover comunque ravvisare, indipendentemente dal danno erariale concreto, alla condotta, di distruzione o occultamento dei documenti contabili, concretante una particolare fattispecie di falso materiale per soppressione.

La seconda censura, oltre che manifestamente infondata nelle premesse civilistiche (giacché l'articolo 2297 c.c. assimila l'attività svolta nell'ambito della società irregolare o di fatto a quella della società semplice, e non alla ditta individuale), lo è anche sotto il profilo della corretta applicazione della norma penale in questione.

Va, al riguardo, rilevato come la condanna irrogata al Txxxxxxxxx si riferisca, sostanzialmente, ad un'ipotesi di reato continuato, costituito da condotte omogenee, ancorché contestate sotto due distinti capi di imputazione. Ciascuno di questi, tuttavia, contemplava (sotto il profilo "interno") una serie di sub-condotte (i fatti di distruzione e/o occultamento, relativi alle varie fatture emesse nell'ambito dell'impresa individuale e societaria di fatto), che già di per sé singolarmente considerate erano idonee a configurare, ciascuna, il reato ascritto, considerato che né l'articolo 4 della legge 516/82, né l'articolo 10 del decreto legislativo 74/2000, contengono alcuna disposizione analoga a quella di cui all'articolo 8 comma 2 del citato decreto legislativo (in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), secondo la quale le emissioni fraudolente commesse nel corso del medesimo periodo d'imposta si considerano come un solo reato; sicché, per ogni fattura occultata o distrutta, era stato commesso un distinto reato.

L'avvenuta finale sussunzione quad poenam, da parte dei giudici d'appello, delle varie condotte incriminate nell'ambito di una continuazione omogenea tra due soli ritenuti reati si è peraltro tradotta in un evidente errore a vantaggio dell'imputato, la cui tesi sostenente addirittura l'unicità del reato è, dunque, manifestamente infondata.

Non miglior sorte, infine, merita la terza doglianza, inammissibile, sotto il profilo della violazione di legge ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché non riproduttiva di analoga censura dedotta in appello, oltre che manifestamente infondata, dal punto di vista sostanziale (in riferimento alle condizioni richieste dagli articoli 164 e 175 c.p.p.), tenuto conto dell'ostatività del precedente penale, per reati di cui si ammette "l'oggettiva gravità", e comunque, sotto il profilo di cui all'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., non essendo ipotizzabile un difetto di motivazione in relazione a richieste non proposte dall'imputato o dalla difesa.

Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna ex articolo 616 c.p.p. alle spese ed alla sanzione pecuniaria di legge, il cui adeguato importo si determina come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.