Evasione fiscale - Redditi percepiti e operazioni imponibili
Tributario - Evasione fiscale - Redditi percepiti e operazioni imponibili effettuate nell’anno precedente - La documentazione può essere probatoriamente rilevante - Sequestrabilita' (Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 30 settembre-5 novembre 2003, n. 42186)
Fatto e diritto
Con decreto in data 21 ottobre 2002, nel procedimento a carico di Filippo Axxxxxxxxxx, indagato del delitto previsto e punito dall’articolo 2 decreto
legislativo 74/2000 commesso in Pescara nel giugno-settembre 1999, il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale dispose il
sequestro probatorio, previa perquisizione di documentazione inerente ad alcune società rappresentate dal suddetto, implicate in operazioni commerciali ritenute insussistenti, indicate nelle dichiarazioni fiscali, fraudolente a termini dell’accusa, presentate nel suddetto periodo.
Il provvedimento veniva eseguito, con acquisizione di documentazione contabile e bancaria relativa non solo all’anno 1999, ma a che a periodi precedenti.
Ma a seguito di richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, l’adito Tribunale con l’ordinanza in epigrafe riteneva, in considerazione della data di consumazione del contestato reato, che solo i documenti relativi al 1999 costituissero “corpo di reato”, mentre invece quelli di precedente risalenza fossero “palesemente estranei all’oggetto dell’indagine”, conseguentemente ordinando la restituzione di questi ultimi.
Avverso tale decisione il Pm interessato ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione ed erronea applicazione degli articoli 2 decreto legislativo 74/2000, 253 e 324 Cpp per non avere i giudici del riesame considerato che le fraudolente dichiarazioni di cui all’articolo 2 citato, si riferiscono ai redditi percepiti ed alle operazioni imponibili effettuate nell’anno precedente, nella specie nel 1998, e che comunque anche la documentazione relativa a precedenti esercizi può essere probatoriamente rilevante ai fini della ricostruzione e verifica dei rapporti commerciali oggetto dell’indagine.
Il ricorso è fondato.
Palesemente erronea è l’esclusione di rilevanza probatoria della documentazione attinente all’anno 1998, considerato che le dichiarazioni fiscali presentate nell’anno 1999, ritenute fraudolente dall’accusa, notoriamente attengono ai redditi prodotti ed alle operazioni soggette ad Iva eseguite nell’anno precedente: vedi al riguardo, rispettivamente gli articoli 9 del Dpr 600/73 (poi sostituito dall’articolo 2 del Dpr 322/98) e 28 Dpr 633/72 (poi sostituito dall’articolo 8 Dpr 322/98). È evidente allora come, pur consumandosi il delitto de quo con la presentazione della (o delle) dichiarazioni fraudolente, il corpo di reato sia essenzialmente costituito dai documenti rappresentati le operazioni o componenti negative fittizie indicate nell’atto consumativo finale, costituito da una “dichiarazione di scienza”, in tutto o in parte fallace, relativa a vicende commerciali e contabili pregresse, fiscalmente rilevanti, verificatesi nell’anno d’imposta precedente a quello della dichiarazione.
Ma anche documenti di risalenza ancora anteriore possono assumere rilevanza ai fini dell’accertamento del reato ipotizzato, tenuto conto delle possibilità offerte dalla normativa tributaria di utilizzare, in detrazione, eventuali crediti risultanti dai precedenti esercizi e, comunque, della necessità di ricostruire le effettive vicende commerciali, con i relativi rapporti di dare-avere, tra i soggetti implicati nell’indagine: trattasi, dunque, di cose comunque pertinenti al reato e all’accertamento della relativa sussistenza, come tali soggette all’apprensione prevista dall’articolo 253 comma 1 Cpp.
Le suesposte considerazioni comportano l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con conseguente integrale ripristino del vincolo sulla documentazione acquisita.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, ripristinando il sequestro dei documenti acquisiti.