Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 contro le doppie imposizioni - Diritto al credito d'imposta - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.
In tema d'imposte sui dividendi azionari, ai sensi dell'art. 10, par. 5, della Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 (e ratificata con l. n. 329 del 1990), una società inglese che intende beneficiare del credito di imposta sulle cedole riscosse da una società residente in Italia ha l'onere di provare, su richiesta dell'autorità competente, di avere acquistato la partecipazione azionaria nell'ambito della sua normale attività e, pertanto, che l'operazione non aveva quale specifica finalità il conseguimento del detto credito di imposta.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18397 del 12/07/2018