Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - accertamento e riscossione - pagamento dell'imposta accertata - rimborsi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20415 del 01/08/2018
Conferimento di azienda individuale in società commerciale - Natura - Cessione di azienda - Conseguenza - Cessione "ope legis" dei diritti di imposta - Mancata attuazione del registro delle imprese - Irrilevanza - Effetti - Perdita della legittimazione a domandare il rimborso in capo al cedente.
Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario; né argomenti contrari possono trarsi dalla circostanza che all'atto del conferimento non fosse stato ancora attuato il registro delle imprese di cui all'art. 2559 c.c. Conseguentemente, per effetto della cessione, il cedente medesimo è privo di legittimazione a domandare all'erario il rimborso dell'IVA pagata in eccedenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20415 del 01/08/2018