Istanza di rimborso fondata su decisione della Corte di Giustizia
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - termini - Istanza di rimborso fondata su decisione della Corte di Giustizia - Termine - Decorrenza - Data del versamento - Operatività dei principi in tema di "overruling" - Esclusione - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 5, ORDINANZA N. 22345 DEL 13/09/2018
>>> In tema di rimborso delle imposte sui redditi, qualora un'imposta sia stata dichiarata, in epoca successiva al pagamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del versamento (quanto ai versamenti diretti) o della ritenuta (quanto alle somme assoggettate a ritenuta alla fonte), e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario, senza che possano invocarsi, in senso contrario, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling" per giustificare la decorrenza del suddetto termine dalla data della decisione della Corte di Giustizia, in quanto, per un verso, non vengono in rilievo regole processuali e, per un altro, vi è un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente in materia tributaria, che sarebbe compromessa dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.