Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - rimanenze - in genere - principio di continuità dei valori di bilancio - applicabilità - conseguenze - potere dell'amministrazione di rideterminare il valore delle rimanenze - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 22932 del 26/09/2018
>>> In tema di determinazione del reddito d'impresa, trova applicazione il principio della cd. continuità di bilancio sancito dall'art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo, fermo restando, peraltro, il potere dell'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di rideterminare il valore delle rimanenze medesime.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 22932 del 26/09/2018