Diritto del contribuente - accertamento
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - in genere - credito esposto in dichiarazione - mancata adozione di provvedimento da parte dell'amministrazione - scadenza del termine per l'accertamento - cristalizzazione del diritto del contribuente - esclusione - contrasto con l'art. 1 del i protocollo addizionale alla CEDU - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25464 del 12/10/2018
>>> In tema di rimborso d'imposte, qualora l'Amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento di liquidazione del credito esposto nella dichiarazione dei redditi ed, al contempo, siano decorsi i termini per operare la rettifica, il diritto del contribuente non si consolida automaticamente alla data di scadenza dei termini previsti per l'accertamento, restando fermo il potere di contestazione del credito da parte dell'Amministrazione, senza che, peraltro, ciò contrasti con l'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto tale norma garantisce tutela sul piano convenzionale ai soli crediti già accertati,nonché liquidi ed esigibili, ossia a quelli che possano ritenersi parte del patrimonio dell'individuo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25464 del 12/10/2018