Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere - violazione tributaria avente carattere esclusivamente formale - non sanzionabilità - condizioni e limiti - omessa autofatturazione - natura sostanziale - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27598 del 30/10/2018
>>> In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale, come tale non punibile, ove non pregiudichi l'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento della stessa: ne consegue che integra una violazione sostanziale la mancata emissione di autofattura (nella specie, relativa a prestazioni di servizi di consulenza pubblicitaria da parte di una società inglese), difettando entrambi i suddetti requisiti di non punibilità.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27598 del 30/10/2018