Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - in genere - cessione di azienda - determinazione del valore - scomputo delle passività - inerenza - necessità – fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27838 del 31/10/2018
>>> In tema di imposta di registro su atti di cessione di azienda (o di diritti reali su di esse), il valore effettivo, rispetto a quello dichiarato, deve essere accertato tenendo conto del criterio di cui all'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, che non esclude, peraltro, una verifica sulla inerenza delle passività risultanti dalla documentazione contabile rispetto all'attività svolta dall'azienda trasferita, in quanto l'estraneità dei debiti, ancorché appostati in contabilità ed assunti dalla cessionaria, fa sorgere, in capo all'acquirente, una responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c., assimilabile all'accollo che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, concorre a determinare la base imponibile.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27838 del 31/10/2018