Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - valutazione della base imponibile - accertamento induttivo o sintetico - soppressione del requisito delle “gravi incongruenze” tra la dichiarazione e gli “studi di settore”, ex art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006 – retroattività – esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27847 del 31/10/2018
>>> L'accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla gravità dello stesso, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo solo a decorrere dal 1° gennaio 2007, in base all'art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, in quanto, con l'aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle "gravi incongruenze", prima operato tramite il rinvio recettizio all'art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., nella l. n. 427 del 1993.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27847 del 31/10/2018