Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - condono - causa ostativa di cui all'art. 15, comma 1, ultimo periodo, l. n. 289 del 2002 - necessaria coincidenza tra reati e fatti contestati in sede di accertamento - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 30227 del 22/11/2018
>>> In tema di condono fiscale, la causa ostativa di cui all'art. 15, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 289 del 2002, va intesa nel senso che il contribuente non può beneficiare della definizione agevolata in tutti i casi di esercizio dell'azione penale, di cui abbia avuto formale conoscenza, per qualsiasi reato previsto dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non solo nelle ipotesi in cui vi sia una stretta e diretta connessione tra la fattispecie di reato contestata ed i rilievi oggetto dell'atto tributario definibile in via agevolata, rispondendo tale interpretazione alla "ratio" della norma diretta a precludere l'accesso al beneficio del condono a chiunque si riveli "indegno" a fruirne.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 30227 del 22/11/2018