Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - in genere - indicazione generica al contribuente delle ragioni della verifica - nullità dell'atto ex art. 12, comma 2, della l. n. 212 del 2000 - esclusione - fondamento e conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 28692 del 09/11/2018
>>> In tema di accertamento, ove non siano state indicate al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa e' iniziata, motivando gli accessi con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 12, comma 2, della l. n. 212 del 2000, atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio derivato alla sua difesa dalla denunciata violazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 28692 del 09/11/2018