Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - in genere - redditi di impresa - determinazione - imputazione dei componenti di reddito - principio di competenza - operatività - onere della prova - riparto. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 28671 del 09/11/2018
>>> In tema di determinazione dei redditi di impresa, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri sono imputabili nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, circostanze, queste ultime, che rientrano, per i componenti positivi, nell'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria e per quelli negativi in quello del contribuente.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 28671 del 09/11/2018