Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - valore venale - in genere - accertamento di maggior valore del bene trasferito - considerazione della rendita catastale - ammissibilità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29143 del 13/11/2018
In tema di determinazione dell'imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione" ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, tra i quali rientra la rendita catastale moltiplicata e rivalutata, criterio, quest'ultimo, indicato dal legislatore quale discrimine obiettivo ed automatico, su opzione del contribuente, della ammissibilità della suddetta attività accertativa.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29143 del 13/11/2018