Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - credito di imposta per trasporto merci - emendabilità della dichiarazione – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29130 del 13/11/2018
Ai fini del conseguimento del credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000, conv., con modif., dalla l. n. 343 del 2000, i termini di cui all'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, sono perentori, sicché, una volta spirati, la relativa dichiarazione diviene irretrattabile, atteso che il principio della generale emendabilità della stessa incontra il limite delle eventuali decadenze previste dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29130 del 13/11/2018