Imposta di registro - riscossione dell'imposta - soggetti obbligati
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - riscossione dell'imposta - soggetti obbligati - art. 57, comma 1, d.p.r. n. 131 del 1986 - parti in causa - individuazione – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29158 del 13/11/2018
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che, con riferimento alla pronuncia emessa in sede di opposizione allo stato passivo, fossero obbligati al pagamento dell'imposta di registro il cessionario di alcuni crediti dell'opponente, diversi da quello oggetto dell'opposizione, e l'ente che, in seguito, aveva incorporato il cessionario, poiché entrambi non erano parti del giudizio di opposizione allo stato passivo).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29158 del 13/11/2018