"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - commissioni tributarie
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - commissioni tributarie - competenza per territorio - commissione di primo grado - controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione - sede dell'ente impositore - rilevanza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30054 del 21/11/2018
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore all'emanazione dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 156 del 2016), tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30054 del 21/11/2018