Tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - riscossione
Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - riscossione - in genere - sottrazione di merci al controllo doganale - poteri di accertamento e riscossione - spettanza allo stato del luogo di commissione della prima infrazione - impossibilità di accertamento - conseguenze - competenza dello stato dell'ufficio di partenza - incompetenza dell'autorità procedente - conseguenze - nullità dell'ingiunzione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29535 del 16/11/2018
In tema di dazi doganali, qualora le merci non siano presentate all'ufficio di destinazione, la competenza a riscuotere l'importo dell'obbligazione doganale spetta, ai sensi degli artt. 203 n. 1 e 215 n. 1 del Regolamento CE n. 2913 del 1992, allo Stato membro nel cui territorio è stata commessa la prima infrazione o irregolarità qualificabile come sottrazione al controllo doganale, mentre in caso l'impossibilità di accertare in tal modo il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità opera, come ritenuto dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 3 aprile 2008, in causa 230/06, una presunzione di competenza dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, ai sensi degli artt. 378 e 379 del medesimo Regolamento, con conseguente irrilevanza del luogo in cui è stata accertata l'irregolarità, fermo restando che l'esercizio di poteri di accertamento e riscossione dei diritti dovuti da parte delle autorità doganali di uno Stato membro non competente comporta la nullità radicale dell'ingiunzione eventualmente emessa.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29535 del 16/11/2018