Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) - imposta sul consumo di energia elettrica e addizionali - esenzioni - presupposti rispettivi - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29534 del 16/11/2018
I presupposti per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sul consumo di energia elettrica e dalle relative addizionali non sono sovrapponibili in quanto, mentre è esente da imposizione l'energia impiegata negli opifici industriali come riscaldamento rispetto agli usi indispensabili al compimento dei processi produttivi, l'esenzione dalle addizionali è prevista solo nell'ipotesi di uso dell'energia "come materia prima" nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ovvero nel caso di impiego della stessa per modificare la forma esteriore e la struttura fisico-meccanica del prodotto lavorato, pur senza alterarne la natura chimica.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29534 del 16/11/2018