Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - in genere - costi deducibili - canoni corrisposti per l'affitto d'azienda - contratto privo della forma richiesta "ad probationem" - deducibilità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29551 del 16/11/2018
In tema di IRPEF, i canoni corrisposti per l'affitto di azienda direttamente imputabili ad attività produttive di ricavi sono deducibili anche se il contratto non è stato stipulato per iscritto, in quanto tale forma è prescritta dall'art. 2556 c.c. solo "ad probationem", sicché l'atto è da considerarsi esistente per il fisco, peraltro tenuto alla registrazione anche dei contratti d'affitto d'azienda conclusi in forma verbale.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29551 del 16/11/2018