Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - accertamento e riscossione - pagamento dell'imposta accertata – rimborsi - associazione temporanea di imprese - soggetto passivo - esclusione - fondamento - "reverse charge" - applicabilità – esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30354 del 23/11/2018
L'associazione temporanea di imprese, sia nell'ipotesi di raggruppamento verticale che orizzontale, non costituisce un'impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio, sicché, non configurando un unitario soggetto passivo IVA, non può avvalersi del metodo del "reverse charge" ai fini dell'assolvimento di detta imposta.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30354 del 23/11/2018