Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - modalità - istanza di rimborso ad ufficio territorialmente incompetente - effetti - fondamento – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30229 del 22/11/2018
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, la presentazione della relativa istanza ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l'ufficio non competente (purché non estraneo all'Amministrazione finanziaria) è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell'esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Fattispecie relativa a comunicazione preliminare di inizio lavori di ristrutturazione, inviata mediante raccomandata al locale Ufficio delle Entrate in luogo del Centro operativo dell'Agenzia di Pescara, individuato dagli artt. 1 e 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30229 del 22/11/2018