Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - in genere - accertamento - onere dell'ufficio di comunicare preventivamente l'oggetto della verifica - sussistenza - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 33572 del 28/12/2018
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamenti fiscali, l'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di comunicare preventivamente l'oggetto della verifica, atteso che nel procedimento tributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena d'invalidità dell'atto non sussiste al momento della raccolta delle informazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e ove espressamente sancito, in una fase successiva, quando l'Amministrazione intenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei dati raccolti, un atto potenzialmente lesivo.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 33572 del 28/12/2018