Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - avviso di accertamento – motivazione - avviso di accertamento - motivazione "per relationem" - legittimità - presupposti - fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 32127 del 12/12/2018
L'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione "per relationem", è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non assolto tale onere in quanto il processo verbale di constatazione richiamava anche atti di indagine penale, coperti dal segreto investigativo, che erano entrati nella sfera di conoscenza del contribuente dopo la notifica dell'avviso di accertamento).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 32127 del 12/12/2018