"Solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni di carattere soggettivo
Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni di carattere soggettivo - in genere - enti di tipo associativo non commerciale - effettiva vita associativa ed assembleare - necessità – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 32119 del 12/12/2018
Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che, senza motivare circa l'assenza di attività assembleare ed in particolare in ordine alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all'assemblea, aveva riconosciuto detta esenzione ad una associazione sportiva dilettantistica individuando i fruitori delle relative attrezzature come soci e non come clienti).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 32119 del 12/12/2018