Imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari imposta di registro su atti giudiziari
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari imposta di registro su atti giudiziari - esenzione - decisioni rese in appello in cause di valore inferiore ad euro 1.033,00 - applicabilità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31278 del 04/12/2018
In tema di imposta di registro, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 46 della l. n. 374 del 1991, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua "ratio", intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31278 del 04/12/2018