"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Processo tributario - Giudizio di legittimità - Rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Nel processo tributario di cassazione il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria - del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c. - deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento relativo ad un'attività commerciale che il contribuente asseriva erroneamente dichiarata, atteso che in sede di legittimità il ricorrente, oltre a non aver prodotto i documenti comprovanti l'avvenuta correzione del codice delle attività, neppure aveva fornito alcun dato utile ad individuare il momento processuale della relativa produzione nei gradi precedenti, precludendo la verifica della loro pregressa acquisizione, negata dalla sentenza impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 777 del 15/01/2019