Skip to main content

risposte dell'agenzia delle entrate

Gli effetti della eliminazione dei centri di servizi - Le risposte dell'agenzia delle entrate ai seguenti quesiti: istanze di rimborso; istanze di autotutela; sgravi sentenze; rimborsi estinti; istanze dilazione riscossione; tutela contribuenti. (Agenzia delle Entrate Risoluzione 123/E del 22 aprile 2002-04-25)

Agenzia delle Entrate Risoluzione 123/E del 22 aprile 2002-04-25

Oggetto:Risposte a quesiti sulle nuove competenze degli uffici locali a seguito della soppressione dei centri di servizio.  (Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo: A seguito della soppressione dei centri di servizio delle imposte  dirette e indirette, sono pervenute ai centri di assistenza telefonica, le  seguenti frequenti domande:
 
Quesito n. 1.  Dove devono essere presentate le istanze di rimborso di cui agli   articoli 37 e 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 ? Quali uffici sono ora   competenti per quelle gia' presentate ai centri di servizio soppressi ?

Risposta:
  Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001, ha previsto che a seguito della soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette, la competenza a trattare le istanze di rimborso viene attribuita agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o, dove questi ultimi non sono stati ancora attivati, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, secondo i termini stabiliti dagli articoli 37 e 38 del citato D.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che l'istanza di rimborso deve essere presentata all'ufficio locale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza stessa.

Per quanto attiene alla gestione delle istanze di rimborso (di cui agli articoli 37 e 38 del D.P.R. n.602 del 1973) presentate ai centri di servizio gia' soppressi, sono competenti gli specifici uffici individuati dal Direttore Regionale secondo i criteri indicati al punto 1.3 del citato provvedimento del 7 dicembre 2001.
Per conoscere l'ufficio competente si puo' consultare il sito Internet www.agenzia <http://www.agenzia>entrate.it dove sono riportati gli elenchi degli uffici o strutture prescelti da ciascuna Direzione Regionale, oppure ci si puo' rivolgere ai centri di assistenza telefonica che rispondono al numero 848.800.444.

 
Quesito n.2 - Dove devono essere presentate le istanze in autotutela avverso le cartelle di pagamento emesse da un centro di servizio gia' soppresso?
Risposta:
Le istanze in autotutela avverso le cartelle di pagamento emesse da un centro di servizio gia' soppresso, devono essere presentate all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente o, se ancora non attivato, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

 
Quesito n.3
La Commissione tributaria regionale di............., ha emanato una decisione a me favorevole, su un ruolo emesso da un centro di servizio ora soppresso, relativo all'annualita' 1991. A quale ufficio, devo rivolgermi per lo sgravio?
Risposta:
Nel caso di decisione della Commissione tributaria favorevole al contribuente, relativa ad un ruolo emesso da un centro di servizio nel frattempo soppresso, per ottenere lo sgravio non e' necessario presentare alcuna istanza, in quanto l'art. 68, comma 2 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546, prevede che il rimborso o sgravio deve avvenire d'ufficio.

 
Quesito n.4 -  Intendo presentare una istanza di dilazione su una cartella di    pagamento emessa da un centro di servizio gia' soppresso. A quale    ufficio devo presentare l'istanza di dilazione?

Risposta:
Le istanze di dilazione di pagamento su una cartella emessa da un centro di servizio soppresso devono essere presentate in bollo all'ufficio locale della Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente. Nell'ipotesi che l'ufficio locale non sia stato ancora attivato, e' competente l'ufficio distrettuale delle imposte dirette.   In base alla circolare n. 15/E del 26 gennaio 2001 le istanze di dilazione di pagamento su cartelle emesse dai centri di servizio possono essere presentate agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, anche se il centro di servizio e' ancora in attivita'.

Quesito n.5
Da informazioni assunte presso un ufficio locale risulta che il vaglia  del rimborso IRPEF da riscuotere presso la Banca d' Italia, risulta   estinto d'ufficio per mancato incasso nei termini. A quale ufficio devo   rivolgermi per ottenere il rimborso?
Risposta:
La competenza per ottenere il rimborso relativo ad un vaglia estinto d'ufficio per mancato incasso nei termini, dopo la soppressione dei centri di servizio e' attribuita all'ufficio locale sulla base del domicilio fiscale del contribuente.

 
6. Problematiche varie attinenti alla chiusura dei centri di servizio   che interessano i contribuenti.
Risposte:

L'Agenzia delle Entrate per altre tipologie di atti emessi dai centri di servizio nel frattempo soppressi ha gia' chiarito con i seguenti provvedimenti. a quali uffici devono essere presentate eventuali istanze o
ricorsi

Ricorsi sui ruoli emessi dai centri di servizi gia' soppressi:

. con circolare n.14/E del 1 febbraio 2002 si e' precisato  che i ricorsi avverso i ruoli emessi dai centri di servizio  soppressi devono essere presentati agli uffici locali  dell'Agenzia delle Entrate o, in mancanza, agli uffici delle  imposte dirette, secondo la speciale procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. n.787 del 1980;

Istanze di sospensione sui ruoli emessi dai centri di servizio:
  . con risoluzione n. 110/E del 4 aprile 2002 e' stato chiarito  che le istanze sospensione avverso le cartelle di pagamento  emesse da un centro di servizio soppresso devono essere  presentate all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, o in  mancanza, all' ufficio delle imposte dirette territorialmente  competente;

. con risoluzione n.116/E del 12 aprile 2002 e' stato stabilito  che le richieste di sospensione avverso le cartelle di pagamento  emesse da un centro di servizio soppresso devono essere  presentate all'ufficio locale dell'Agenzia territorialmente   competente, o se non attivato, all'Ufficio IVA per i ruoli  concernenti le liquidazioni IVA effettuate dagli stessi centri  di servizio per l'anno d'imposta 1997.

  Nuove competenze degli uffici locali a seguito della  soppressione dei centri di servizio:

. A maggiore chiarimento si fa presente che la graduale  soppressione dei centri di servizio comporta l'attribuzione di  numerose attivita' agli uffici locali della Agenzia delle  Entrate a cui dovranno rivolgersi i contribuenti, tra queste   vanno annoverate: la gestione delle istanze relative a mancati  rimborsi, la remissione dei vaglia estinti, la corresponsione  dei rimborsi agli eredi degli aventi diritto, la voltura dei  titoli emessi dai centri di servizio, la riammissione al  pagamento di titoli perenti, il pagamento di rimborsi ai soci  di societa' cessate, in liquidazione o soggette a procedure  concorsuali.

Tutela del contribuente:
  Nel rispetto dei principi enunciati dallo Statuto del contribuente, nell'attuale fase di soppressione dei centri di servizio, di attivazione di nuove strutture (centri operativi) e passaggi di competenze tra diversi uffici, nel caso di presentazione da parte del contribuente di comunicazioni e istanze di qualsiasi tipo, inviate erroneamente ad un centro di servizio soppresso o ad un ufficio diverso da quello attualmente competente, nessuna conseguenza negativa dovra' gravare sul contribuente, in quanto i documenti in questione saranno tempestivamente trasmessi d'ufficio a quello territorialmente competente.