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Valori bollati espressi in lire

Valori bollati espressi in lire validi anche dopo il 28 febbraio. L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20 di oggi cambia la precedente disposizione

Agenzia delle entrate

Circolare n.20 del 27 febbraio 2002

Oggetto:

Valori bollati espressi in lire - Utilizzazione oltre la data del 28.02.2002

Testo:

Con Circolare del 21.12.2001 n. 106, questa Agenzia, per evitare inservibili giacenze, ha evidenziato la possibilita' ai contribuenti di utilizzare entro il 28 febbraio 2002 i valori bollati in lire in loro possesso.

A tutt'oggi continuano a pervenire alla Scrivente insistenti richieste da parte degli stessi contribuenti circa i comportamenti da seguire, in quanto non riusciranno, entro il termine previsto, ad utilizzare i valori bollati espressi in lire.

Al riguardo, su conforme parere dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze, si ritiene che il regolamento CE 1103/97, oltre ad affermare il principio di neutralita' operante nella fase di pieno passaggio all'euro, dispone, che fuori dai casi delle monete metalliche o banconote per cui e' disposta una specifica disciplina, ogni altro "strumento giuridico", espresso nella vecchia moneta nazionale, mantiene la propria validita' anche dopo l'entrata in vigore dell'euro.

I valori bollati, rientrando ai sensi dell'articolo 1 del predetto regolamento CE, negli strumenti giuridici di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche, mantengono la loro validita' fino ad esaurimento delle scorte anche dopo il 1 gennaio 2002, non diversamente da quelli il cui valore facciale risulti espresso sia in lire che in euro.

L'utilizzo dei valori bollati in lire e' consentito, pertanto, oltre la data del 28.02.2002, con l'avvertenza che i valori espressi in lire devono intendersi tradotti nell'equivalente valore in euro.

Conseguentemente, al fine di pervenire all'esaurimento delle scorte dei valori bollati in lire giacenti presso le Poste Italiane s.p.a (rivenditore primario), si rende opportuno consentirne la cessione nei confronti dei tabaccai e degli altri rivenditori autorizzati (rivenditori secondari).

I rivenditori secondari potranno a loro volta cedere agli utilizzatori finali gli stessi valori, fermo restando il principio che il corrispettivo delle cessioni interessate, e cioe' dal rivenditore primario al secondario e da questi all'utilizzatore finale, va' assolto in euro.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.