Il condono fiscale non si applica alle spese processuali e alle pene pecuniarie
Il condono fiscale non si applica alle spese processuali e alle pene pecuniarie (Circolare del 13 giugno 2003)
Il condono fiscale non si applica alle spese processuali e alle pene pecuniarie (Circolare del 13 giugno 2003)
Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I - «Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della Legge finanziaria alle spese processuali ed alle pene pecuniarie» (Circolare del 13 giugno 2003)
Numerosi uffici giudiziari hanno segnalato che diverse persone, condannate a pene pecuniarie, si stanno presentando presso le cancellerie dei campioni penali, facendo presente di aver ricevuto dai concessionari per la riscossione comunicazioni scritte circa la possibilità di definire, con il pagamento del 25% dell’importo iscritto, i carichi inclusi nei ruoli a suo tempo emessi dagli uffici finanziari e concernenti le somme dovute per multe ed ammende inflitte dalle autorità giudiziarie.
In merito si osserva, preliminarmente, che l’articolo 12 della legge 289/02 come modif. dal decreto legge 282/02 convertito in legge 27/2003, intitolato genericamente «Definizione dei carichi di ruolo pregressi», nel comma 1 stabilisce che, relativamente ai «carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione» i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento:
a) di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
Tanto posto, si rileva preliminarmente come tale disposizione sia inserita in un contesto legislativo (capo II, titolo III della Legge citata) che si riferisce esclusivamente ai tributi.
Conseguentemente, deve ritenersi che i “carichi di ruolo pregressi” di cui all’articolo 12 non possano riferirsi anche alle spese processuali ed alle pene pecuniarie riscosse mediante ruolo ai sensi dell’articolo 223 Dpr 115/02 (Testo unico sulle spese di giustizia), che non hanno carattere tributario. Ciò, anche a voler considerare che la parte VII (relativa alla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia), capo VI, di tale ultimo Dpr rinvia alle “disposizioni relative ad altre entrate dello Stato” e che, in particolare, il citato articolo 223, per la disciplina delle riscossione mediante ruolo, rinvia alle norme relative alla riscossione dei tributi, quali il decereto legislativo 46/1999 ed il Dpr 602/73.
Invero, non appare possibile un’equiparazione tra entrate di natura tributaria ed entrate derivanti da crediti di natura diversa se non relativamente a quelle che sono le modalità di riscossione.
Si rappresenta, inoltre, che l’articolo 79 della Costituzione prevede che l’indulto possa essere concesso con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Conseguentemente, neanche sotto tale profilo può ritenersi applicabile il condono tributario alle pene pecuniarie stante il fatto che per la legge finanziaria non è stata adottata la procedura sopra menzionata.
Infine, si sottolinea che l’ordinamento prevede che le questioni concernenti l’estinzione (totale o parziale) o la rateizzazione delle pene pecuniarie sia affidata agli organi giurisdizionali. L’estensione delle disposizioni in oggetto ai carichi di ruolo relativi alle pene pecuniarie avrebbe invece l’effetto di consentire la definizione in via amministrativa dei debiti afferenti alle pene pecuniarie, eludendo la riserva di giurisdizione che l’ordinamento e lo stesso articolo 111 della Costituzione prevedono in siffatta materia.