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Regime fiscale degli atti giudiziari emessi ai sensi degli artt. 669 e ss , 700 e ss e 703 e ss codice procedura civile

Imposta di registro – Regime fiscale degli atti giudiziari emessi ai sensi degli artt. 669 e ss , 700 e ss e 703 e ss codice procedura civile. Le risoluzioni dell'Agenzie delle entrate: Risoluzione 257/E Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso



Risoluzione 257/E Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 20 settembre 2007

OGGETTO: Istanza di interpello. Imposta di registro. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ordinanza di accoglimento o rigetto delle domande giudiziali di manutenzione o reintegrazione nel possesso.

Con istanza di interpello, concernente il trattamento fiscale delle ordinanze di accoglimento o rigetto delle domande giudiziali di manutenzione e reintegrazione nel possesso, il Tribunale di … ha esposto il seguente

QUESITO

L'istante fa presente che il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha modificato il regolamento di procedura relativo alle azioni giudiziali di reintegrazione (articolo 1168 cod. civ.) e manutenzione (articolo 1170 cod. civ.) nel possesso di beni, disciplinato dagli articoli 703 ss. del codice di procedura civile. Precisa, in particolare, che "… a seguito della citata novella, il giudizio di merito non segue più in maniera pedissequa la misura provvisionale, ma è subordinato all 'istanza di una delle parti, da proporsi entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento che accoglie o respinge la domanda di tutela possessoria, ovvero, del provvedimento che ha deciso sull'eventuale reclamo proposto. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda perde efficacia se, all'esito del successivo giudizio di merito, con sentenza anche non passata in giudicato, è dichiarata infondata la domanda proposta a tutela del possesso.". Ciò premesso, chiede di sapere se i provvedimenti possessori, adottati a seguito della riforma, debbano essere considerati come idonei a definire, anche parzialmente, il giudizio, con conseguente assoggettamento degli stessi a registrazione ai sensi dell'articolo 37 del testo unico dell'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente non propone alcuna soluzione interpretativa.

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si osserva, preliminarmente, che l'istanza in esame non può essere trattata alla stregua di un interpello, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto la stessa non enuncia in modo circostanziato e specifico un caso concreto, ai sensi della lettera b) del comma 1 del citato articolo 3 del decreto 209 del 2001, ma espone una problematica di carattere generale relativa ad una particolare tipologia di atti.
Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della Legge n. 212 del 2000, ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99.
Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto degli articoli 37 del T.U.R. e 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso. Ciò consente, in particolare, di individuare, tra gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, quelli che assumono rilevanza ai fini dell'imposta di registro. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 37 citato sono soggetti all'imposta di registro "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato". L'articolo 8 della tariffa contiene un'elencazione tassativa degli atti soggetti a registrazione. Non tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, infatti, devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una "controversia" che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere (cfr. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle entrate).
La novella introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha interessato il Titolo I del Libro IV del codice di rito relativo ai "procedimenti sommari", con particolare riferimento ai "procedimenti cautelari" (Capo III) e ai "procedimenti possessori" (Capo IV), delineando una radicale riforma della disciplina di tali procedure.
La tutela giudiziale possessoria si attua tramite un procedimento speciale a cognizione sommaria con effetti anticipatori, disciplinato dall'articolo 703 del codice di procedura civile. Tale articolo, a seguito della riforma operata dall'articolo 2, comma 3, lett. e-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è ora così formulato: "Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili.
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma."
La novellata disciplina del procedimento possessorio opera una distinzione tra la fase sommaria e quella di merito, prevista come meramente eventuale. Tale configurazione è finalizzata a condurre in tempi brevi alla formazione di un titolo esecutivo - il provvedimento possessorio - cui attribuire una certa stabilità nonché l'attitudine alla definizione della controversia in caso di successiva inerzia delle parti, anche atteso che esso viene adottato nel rispetto del principio del contraddittorio. Dall'esame tipologico di tali provvedimenti giudiziari, quindi, è dato argomentare che essi sono idonei ad incidere sulla controversia come una sentenza, anticipandone in tutto o in parte i contenuti.
Tale asserzione è corroborata dalla sentenza della Corte di Cassazione 10 maggio 2007, n. 10715, in cui, già con riguardo al procedimento ante riforma, si afferma che "…È ormai giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n.º24071/2004, Cass. n.º20648/2005, n.º2667/2001, n.º1984/1998) che nonostante il procedimento possessorio abbia struttura bifasica, il provvedimento con cui il Giudice a conclusione della cosiddetta fase interdittale abbia accolto o persino respinto il ricorso possessorio senza rimettere le parti davanti a sé per la trattazione della causa di merito, cosi concludendo definitivamente il giudizio, ha natura di sentenza, indipendentemente dalla diversa definizione (ordinanza) datogli dal Giudice, come nel caso in esame, ed è quindi impugnabile mediante appello." (cfr. anche la sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte del 24 febbraio 1998, n. 1984, in cui si legge che "Qualora il giudice concluda il procedimento possessorio con ordinanza liquidando le spese processuali e senza procedere alla fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile mediante appello.").
Da quanto esposto consegue che i provvedimenti di reintegrazione e manutenzione del possesso, in quanto "… atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio …" sono soggetti a registrazione in termine fisso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 37 del T.U.R. e dell'articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo testo unico. Ciò premesso, con riferimento alle specifiche fattispecie sottoposte, vale a dire:

    all'ordinanza che in accoglimento delle domanda di reintegrazione o manutenzione dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio;
    all'ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria, con condanna del soccombente alle spese;

si ritiene che esse abbiano natura definitoria della controversia, in quanto idonee ad anticipare la decisione di merito, e, pertanto, scontano l'imposta di registro ai sensi del combinato disposto dei sopra citati articoli 37 del T.U.R. e 8 della allegata tariffa, parte prima.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate del dal Tribunale di …