Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - incompletezza - base imponibile - attivo ereditario - Passività di natura tributaria della massa - Deducibilità - Condizioni.
In tema di imposta sulle successioni, i debiti tributari della massa ereditaria sono deducibili purché il presupposto per la loro insorgenza, inteso come evento storico, si sia già verificato al momento dell'apertura della successione, ancorché sia stato accertato solo successivamente, fermo restando, quanto alla dimostrazione della loro esistenza, il sistema di prova legale previsto dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4176 del 13/02/2019