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Imposta sulle successioni e donazioni - Accertamento, liquidazione e riscossione

Ritardo nella presentazione della denuncia - Assoggettamento a sanzione - Esclusione - Condizioni - Giudizi pendenti al 1° aprile 1998 - Applicabilità della disciplina sanzionatoria più favorevole - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6940 del 20/03/2013

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6940 del 20/03/2013

 

In tema di imposta di successione, la violazione dell'art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, a norma del quale - nel testo "ratione temporis" vigente - la denuncia di successione va presentata entro sei mesi dalla apertura della successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come si evince dall'art. 33, comma primo, d.lgs. cit., si verifica allorché, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente: l'art. 50 del medesimo d.lgs., come sostituito dall'art. 2, comma primo, lettera d), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a far data dal 1° aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l'omissione della denunzia, mentre l'art. 52 si riferisce al solo pagamento dell'imposta oltre il termine a tal fine stabilito dall'art. 37. Poiché, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° aprile 1998, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, la nuova disciplina sanzionatoria può essere utilmente invocata anche in riferimento alle violazioni commesse anteriormente alla predetta data.