Tardiva costituzione in giudizio del resistente - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Diritto a ricevere comunicazioni - Sussistenza - Limiti.
Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto del resistente a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, a meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cui l'avviso sia già stato inoltrato.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14638 del 29/05/2019 (Rv. 654129 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 156 – Rilevanza della nullità