Retroattività - Esclusione - Fondamento.
In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete è responsabile per l'imposta evasa (cd. maggior PREU), ai sensi dell'art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non potendo essere applicata retroattivamente la disciplina introdotta dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, in assenza di una specifica previsione in tal senso e non operando, peraltro, il principio del "favor rei", stante la natura non sanzionatoria del cd. maggior PREU.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14543 del 28/05/2019 (Rv. 654124 - 01)