Tributi anteriori alla riforma del 1972 - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) Accise sull'energia elettrica – Cass. 14200/2019
Rimborso nei confronti dell'Erario - Consumatore - Legittimazione - Esclusione - Fondamento.
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14200 del 24/05/2019 (Rv. 654071 - 01)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 – Indebito oggettivo