Riforma tributaria del 1972 - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - aliquote – Cass. 14179/2019
Agevolazione di cui al n. 127 sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Ambito applicativo - Fondamento - Fattispecie.
In tema di IVA, l'aliquota agevolata di cui al n. 127 sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 trova applicazione esclusivamente per le prestazioni ivi contemplate, ossia quelle di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali, nonché di gestione di impianti di fognatura e depurazione, trattandosi di norma per sua natura di stretta interpretazione.
(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto legittima l'inclusione tra le attività assoggettate ad aliquota agevolata quelle di noleggio di automezzi con spurgo di pozzetti e di macchine operatrici e filtropressatura dei fanghi, senza valutare se esse avessero ad oggetto rifiuti urbani o speciali e se ricorressero i presupposti normativi per l'applicazione della agevolazione).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14179 del 24/05/2019 (Rv. 654122 - 01)