Tributi anteriori alla riforma del 1972 - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) – Cass. 14004/2019
Domanda giudiziale di rimborso dei dazi doganali proposta prima del 1° gennaio 2002 - Termine di decadenza - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
La richiesta in via giudiziale di rimborso di dazi doganali, ritenuti illegittimamente versati, proposta in epoca anteriore al 1° gennaio 2002 - data di entrata in vigore della modifica all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotta dall'art. 12 della l. n. 448 del 2001 - non era sottoposta ad alcun termine di decadenza, in quanto quello stabilito dall'art. 22 del d.lgs. n. 374 del 1990 riguardava soltanto gli atti impositivi definitivi ovvero il provvedimento, anch'esso definitivo, di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la determinazione doganale di reiezione dell'istanza di revisione ex art. 11 del medesimo decreto; solo dal 1° gennaio 2002, con l'attribuzione della materia doganale alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, sono divenuti applicabili le modalità ed i termini di proposizione del ricorso tributario, avverso qualsiasi atto di rifiuto, espresso o tacito, della restituzione dei tributi anche doganali non dovuti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14004 del 23/05/2019 (Rv. 653951 - 01)